Avvocato Divorzista Bologna 

Il Divorzio

Studio legale Maranesi – BOLOGNA

– Il Divorzio

Introdotto nel 1970 il divorzio rappresenta l’istituto giuridico che consente lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita. In altri termini il divorzio decreta la fine del matrimonio

Legge sul divorzio breve

Anche se le cause che permettono di attivare l’istituto del divorzio sono indicate in modo tassativo dall’art. 3 della L. 898/1970, il principale motivo che porta due coniugi a interrompere definitivamente la loro unione rimane praticamente sempre il protrarsi ininterrottamente della separazione per un periodo di tempo  che varia a seconda della tipologia di separazione.

Occorre sapere che a seguito della riforma del 2015, c.d. “Legge sul Divorzio breve”, i termini per sciogliere il matrimonio civile o per fare cessare gli effetti civili del matrimonio concordatario divorziare si sono ridotti ad un anno dalla separazione giudiziale e a sei mesi dalla separazione consensuale. Vi sono anche particolari ipotesi in cui il divorzio può avvenire immediatamente dopo la separazione (ad esempio, per matrimonio non consumato; se il coniuge viene condannato per gravi reati familiari; per annullamento o scioglimento di matrimonio celebrato all’estero; per mutamento del sesso dichiarato con sentenza passata in giudicato).

In caso di matrimonio concordatario (celebrato dinnanzi ad un Ministro di culto e poi trascritto nei registri dello Stato Civile), il divorzio si definisce tecnicamente la “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, mentre in caso di matrimonio civile (celebrato nella Casa comunale davanti all’Ufficiale dello Stato Civile), si parla di “scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale”.

 

Domanda congiunta o procedimento giudiziale

Il procedimento per ottenere il divorzio può essere avviato con domanda congiunta, c.d. “divorzio consensuale” (quando sussiste accordo tra i coniugi sulle condizioni) o, separatamente, da ciascun coniuge, in via contenziosa (quando non esista una intesa tra i coniugi sulle condizioni di scioglimento del matrimonio). In entrambe le procedure è comunque obbligatoria l’assistenza tecnica di un avvocato.

Tutti i procedimenti terminano con una sentenza di divorzio che viene trasmessa all’Ufficiale di Stato Civile per l’annotazione nel Registro dello Stato Civile del luogo in cui era stato trascritto il matrimonio.

Come durante il procedimento di separazione, il Giudice, prima di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, effettua un tentativo di riconciliazione tra coniugi, per poi valutare il rispetto dei termini tra separazione e divorzio, nonché la sussistenza dei requisiti del venir meno della comunione morale e spirituale e della mancanza di coabitazione tra marito e moglie.

La sentenza di divorzio

La sentenza di divorzio può disporre che uno dei due coniugi corrisponda all’altro un assegno divorzile.

Nel caso in cui dal matrimonio sia nata prole, la sentenza conterrà pure statuizioni sull’affidamento dei figli minorenni e sull’assegnazione della casa coniugale.

Infine i coniugi divorziati perdono ogni reciproco diritto. Fanno eccezione il diritto a percepire l’assegno di divorzio oppure la pensione di reversibilità. Con riferimento a quest’ultima, la legge richiede che il coniuge superstite fosse destinatario dell’assegno di mantenimento, che non abbia contratto nuovamente matrimonio e che la pensione, oggetto di reversibilità, sia maturata per un rapporto di lavoro terminato in un momento antecedente la sentenza di divorzio.

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