La Separazione personale dei coniugi

Studio Legale Maranesi – Bologna

– La separazione personale dei coniugi

La separazione personale o legale dei coniugi è un rimedio alla crisi matrimoniale che, al contrario di quanto si possa credere, non scrive la parola fine al matrimonio, né fa cessare lo status giuridico di coniuge. e ha natura temporanea.

Proprio per la sua natura temporanea, la separazione personale può infatti essere interrotta con la semplice riconciliazione del marito e della moglie, senza che si giunga necessariamente al formale scioglimento del vincolo matrimoniale.

Diritti e doveri dal matrimonio

La separazione personale o legale dei coniugi è un rimedio alla crisi matrimoniale che, al contrario di quanto si possa credere, non scrive la parola fine al matrimonio, né fa cessare lo status giuridico di coniuge. e ha natura temporanea.

Proprio per la sua natura temporanea, la separazione personale può infatti essere interrotta con la semplice riconciliazione del marito e della moglie, senza che si giunga necessariamente al formale scioglimento del vincolo matrimoniale.

La separazione personale incide comunque sui diritti e sui doveri originati dal matrimonio, sospendendo alcuni dei doveri reciproci assunti dai coniugi: in particolare, quelli di collaborazione, di coabitazione e di fedeltà, oltre a fare venir meno il regime patrimoniale della comunione dei beni tra i coniugi.

Invariato resta invece l’obbligo di assistenza materiale verso il coniuge economicamente più debole, che si traduce nel diritto di quest’ultimo a percepire un contributo al proprio mantenimento.

Allo stesso modo, permangono anche i diritti di successione di un coniuge nei confronti dell’altro (salvo il caso di separazione con addebito), il diritto alla pensione di reversibilità e al TFR.

La separazione personale dei coniugi può poi essere consensuale o giudiziale.

La prima configura l’istituto giuridico attraverso il quale i coniugi decidono e regolamentano di comune accordo di separarsi, concordando e regolamentando insieme le relative condizioni.

Per contro, la separazione giudiziale è l’istituto a cui si ricorre se non vi è accordo tra i coniugi sulle condizioni regolanti i rapporti patrimoniali e l’esercizio della responsabilità genitoriale.

Si tratta di un giudizio vero e proprio che viene instaurato da uno dei due coniugi e si conclude con una sentenza in cui è il Giudice a stabilire le condizioni di separazione.

All’interno di questa seconda procedura, il coniuge può richiedere l’addebito della separazione, vale a dire l’accertamento dell’Autorità Giudiziaria che ci sia stata da parte di uno solo dei due coniugi la violazione dei doveri di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione ex art. 143 c.c., purché tale violazione sia antecedente al deposito del ricorso per la separazione e che vi sia la stretta correlazione tra la violazione stessa e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza.

In qualsiasi momento si può convertire la separazione giudiziale in consensuale.

Contattaci per una consulenza